La Torah contro il Codice di Hammurabi

Hammurabi

Quale grande nazione ha statuti e decreti giusti come tutta questa Legge che oggi vi metto davanti? (Deuteronomio 4:8).

Quella contenuta nella Bibbia ebraica non è stata la prima raccolta di leggi a comparire nella storia dell’umanità. Al tempo della liberazione degli Ebrei dall’Egitto, altri ordinamenti legislativi erano già stati messi per iscritto e accettati come autorevoli presso le grandi nazioni del Vicino Oriente antico.

La raccolta più celebre e ampia è costituita dal codice babilonese promulgato dal re Hammurabi, il cui testo è stato riportato alla luce dall’archeologia all’inizio del Novecento, dopo millenni di totale oblio.

La Torah non ignora l’esistenza delle legislazioni precedenti, anzi, ne riprende in molti casi il linguaggio e le categorie giuridiche, spesso ponendosi tuttavia in contrasto con gli ordinamenti degli altri popoli, nei confronti dei quali la legge biblica, per la sua origine divina, è proclamata superiore. Secondo il Deuteronomio, Mosè dichiara infatti rivolgendosi agli Israeliti:

“Ecco, io vi ho insegnato statuti e decreti, come il Signore, il mio Dio, mi ha ordinato, affinché li mettiate in pratica nel paese in cui state per entrare per prenderne possesso. Li osserverete dunque e li metterete in pratica, poiché questa sarà la vostra sapienza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutti questi statuti, diranno: «Questa grande nazione è un popolo saggio e intelligente!» (Deut. 4:5-6).

In cosa consiste esattamente questa superiorità della Torah rispetto alle altre raccolte di leggi? I grandi Maestri e commentatori biblici del passato non hanno potuto rispondere a questa domanda, poiché, nella loro epoca, il codice di Hammurabi, le leggi degli Assiri e quelle degli Ittiti erano da tempo perdute e sepolte fra le sabbie dei deserti. Oggi, in seguito alle scoperte archeologiche dell’ultimo secolo, un confronto tra la Bibbia e le antiche leggi è divenuto non solo possibile ed interessante, ma anche fondamentale, poiché ci consente di cogliere a pieno l’autentico valore storico della Torah e la sua natura profondamente rivoluzionaria.

Legge divina e legge umana

La differenza basilare tra la Torah e il Codice di Hammurabi si può cogliere immediatamente leggendo ciò che il sovrano babilonese afferma nel suo Prologo. Hammurabi si presenta infatti come l’uomo scelto dagli dèi per instaurare un regno di giustizia. Il re chiama le leggi “Le mie parole che ho scritto sul mio monumento“; esse provengono dalla sua sapienza, non da quella delle divinità. Nella Torah, al contrario, la Legge è presentata come “Parola di Dio”, promulgata interamente dal Creatore del mondo, non da un saggio legislatore umano.

Da ciò deriva un’importante conseguenza. Il Codice di Hammurabi, in quanto legge umana incentrata sull’uomo, stabilisce che, in caso di adulterio, il marito può scegliere liberamente quale pena infliggere all’amante di sua moglie, o decidere di perdonare quest’ultima. Anche in caso di omicidio, ai parenti della vittima spetta decidere se infliggere la pena di morte all’assassino oppure richiedere solo un risarcimento in denaro. Il crimine è quindi considerato come un’offesa diretta esclusivamente all’uomo.

La Torah, invece, intende la trasgressione dei precetti come un atto contro Dio stesso: “Colui che che commette un peccato deliberatamente, sia esso nativo del paese o straniero, oltraggia il Signore” (Numeri 15:30).

Non è dunque l’arbitrio del cittadino offeso a scegliere come e quando applicare la Legge, poiché essa è oggettiva e deriva da una Volontà superiore.

Responsabilità individuale

Il fatto che un tribunale debba punire solo e soltanto i colpevoli sembra oggi del tutto scontato. Non era tuttavia così nei tempi antichi, come ci mostra il Codice di Hammurabi:

“Se un architetto costruisce una casa per qualcuno, e la casa non viene costruita in modo appropriato, se la casa crolla e il suo proprietario muore, l’architetto dovrà essere messo a morte. Se muore il figlio del proprietario, allora il figlio dell’architetto dovrà essere messo a morte” (leggi 229 – 230).
“Se un uomo colpisce una donna libera [incinta] ed ella abortisce, egli pagherà dieci shekel per la sua perdita. Se la donna muore, la figlia dell’uomo sarà messa a morte” (leggi 209 – 210).

La legge babilonese ordina dunque che i figli siano puniti per le colpe dei genitori, ma la Torah si oppone a questa concezione e stabilisce il principio della responsabilità individuale: “Non si metteranno a morte i padri per i figli né si metteranno a morte i figli per i padri; ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato” (Deuteronomio 24:16).

Furto e pena di morte

“Se qualcuno commette una rapina e viene catturato, egli dovrà essere messo a morte” (Codice di Hammurabi, 22).

Colui che si introduce in una casa e commette un furto, secondo Hammurabi, non solo incorre nella pena di morte nel caso in cui sia catturato, ma può anche essere legittimamente ucciso durante il suo tentativo di effrazione (legge 21).

La Bibbia proibisce l’uccisione di un ladro, eccetto nel caso in cui il proprietario della casa scassinata agisca per legittima difesa, per proteggere la propria vita, e solo in circostanze che giustifichino tale azione violenta (vedi Esodo 22:2-3).

Nel caso di un furto di bestiame ai danni di una reggia, di un tempio o di un uomo libero, il Codice di Hammurabi afferma addirittura che il ladro, se è povero e non ha di che restituire, deve essere messo a morte (legge 8). In contrapposizione a questa legge, mai e in nessuna circostanza la Torah stabilisce la pena capitale per qualsiasi tipo di furto. “In accordo con il principio della sacralità della vita umana“, spiega Umberto Cassuto, “la Torah ha avuto compassione della vita del ladro”.

La rigida distinzione in classi sociali, che, come abbiamo appena visto, nella legge babilonese condizionava persino il tipo di pena da infliggere al colpevole, risulta del tutto assente dalla Torah, che pone invece le fondamenta di una società egualitaria in cui le differenze economiche tra i cittadini devono essere minimizzate (vedi l’articolo “E Dio creò l’uguaglianza“).

La schiavitù

Alcune delle differenze più radicali tra la Torah e i codici giuridici antichi riguardano senza dubbio la concezione della schiavitù. In almeno un caso è possibile individuare un contrasto diretto tra la legge mesopotamica e la Torah:

“Se uno schiavo dice al suo padrone: «Tu non sei il mio padrone»”, se viene condannato, il suo padrone gli taglierà l’orecchio” (Codice di Hammurabi legge 282).

Se il servo dice apertamente: «Io amo il mio padrone, mia moglie e i miei figli, e non voglio andarmene libero», allora il suo padrone lo farà avvicinare ai giudici e lo farà accostare alla porta o allo stipite; quindi il suo padrone gli forerà l’orecchio con un punteruolo (Esodo 21:5-6).

La prescrizione biblica afferma chiaramente l’opposto di quanto ordinato da Hammurabi. Nella legge babilonese, il taglio dell’orecchio è la punizione inflitta allo schiavo che rifiuta l’autorità del padrone; nella Bibbia, al contrario, colui che non riconosce il valore del dono della libertà dovrà sottoporsi alla foratura del suo orecchio (una punizione ben più lieve, che consisteva verosimilmente nell’applicazione di un orecchino come segno distintivo di un uomo non più libero). Nella condizione ideale a cui la Torah intende condurre l’uomo, non dovrebbero esistere schiavi.

Secondo i codici babilonesi, assiri e ittiti, soltanto gli uomini liberi possedevano dei diritti. Lo schiavo era considerato come una semplice merce. Chi uccideva uno schiavo era obbligato solo a pagare una multa (Codice di Hammurabi, legge 252), e il padrone era libero di maltrattare i suoi schiavi, anche fino alla morte.

Nella Bibbia, l’eved ivrì (il servo ebreo, divenuto tale per saldare un debito), come anche gli schiavi stranieri acquistati da altre nazioni, erano tutelati legalmente dai maltrattamenti fisici (Esodo 21:26-27), e, nel caso in cui fossero stati uccisi, il loro assassino sarebbe incorso in una condanna per omicidio (Esodo 21:20).

Nel settimo giorno, lo Shabbat, era severamente proibito far lavorare schiavi e operai (Esodo 20:9-10; Deut. 5:14). La condizione dell’eved ivrì non era permanente, ma aveva la durata di soli sei anni (Esodo 21:2), anni nei quali era comunque vietato trattare il servo con asprezza (Levitico 25:42-43). Nel condurre le loro relazioni con gli schiavi, gli Israeliti erano chiamati ad avere sempre in mente la loro dolorosa esperienza personale: “E ricordati che sei stato schiavo nel paese d’Egitto” (Deut. 5:15).

Pegni e debiti

Sia nel Libro dell’Esodo che in quello del Deuteronomio, la Torah impone limitazioni molto significative alle pretese dei creditori nei confronti dei loro debitori indigenti:

Se tu presti del denaro ad alcuno del mio popolo, al povero che è con te, non lo tratterai da usuraio; non gli imporrai alcun interesse. Se prendi in pegno il vestito del tuo prossimo, glielo restituirai prima che tramonti il sole, perché esso è l’unica sua coperta e la veste con cui si avvolge il corpo (Esodo 22:25-26).
Nessuno prenderà in pegno la macina inferiore o la macina superiore, perché sarebbe come prendere in pegno la vita di uno (Deut. 24:6).
Quando presti qualcosa al tuo prossimo non entrerai in casa sua per prendere il suo pegno. Rimarrai fuori, e l’uomo a cui hai fatto il prestito ti porterà il pegno fuori. E se quell’uomo è povero, non andrai a dormire avendo ancora il suo pegno. Dovrai restituirgli il pegno, al tramonto del sole, affinché egli possa dormire nel suo mantello e benedirti (Deut. 24:10-13).

Queste prescrizioni, che appaiono notevoli persino nella nostra epoca, non hanno alcuna corrispondenza nel Codice di Hammurabi, che, al contrario, non solo permette di tenere in pegno qualsiasi bene materiale, ma tollera addirittura che i debitori siano imprigionati dai loro creditori! (vedi legge 115).

Benché questo discorso meriterebbe di essere ampliato in una trattazione esaustiva, gli esempi che abbiamo preso in esame sono già sufficienti a comprendere il divario che esiste tra la legge della Torah e quella dei popoli confinanti con Israele nei tempi antichi. Proprio a proposito di tale divario, nel 1960, l’orientalista e biblista anglo-americano J.M. Powis Smith scriveva:

“Né la legge babilonese, né quella assira, né quella ittita eguagliano la Legge ebraica nella sfera morale e spirituale. Nel campo dell’onestà, della giustizia sociale, della compassione per i poveri, nel rispetto verso gli stranieri, la Legge ebraica supera tutte le leggi precedenti e contemporanee” (J.M. Powis Smith, The Origin and History of Hebrew Law, University of Chicago Press, 1960).

4 commenti

  1. Espongo il mio commento attenendomi agli esempi riportati nell’articolo e citando dalla CEI.

    — Se il codice di Hammurabi prevedeva la pena di morte per il ladro, la Torah considerava più costruttivo risarcire la persona derubata vendendo il ladro come schiavo oppure facendogli pagare il doppio del maltolto (Esodo. 22:2-3):

    “Il ladro dovrà dare l’indennizzo: se non avrà di che pagare, sarà venduto in compenso dell’oggetto rubato. 3 Se si trova ancora in vita e in suo possesso ciò che è stato rubato, si tratti di bue, di asino o di montone, restituirà il doppio.”

    — Se l’esclusione della pena di morte per il reato di furto fosse dovuto all’amore per la vita umana, appare strano che la pena capitale sia prescritta nelle normative della Torah in moltissimi casi, gran parte dei quali oggigiorno non costituiscono nemmeno reato.
    Tale pena, per esempio, è comminata a chi lavora di sabato (Esodo 31:15), a chi bestemmia (Levitico 24:13-16), a chi mangia la carne offerta per i sacrifici o il sangue o il grasso degli animali (Levitico 7:20-26), a chi maledice i propri genitori Esodo 21:17), agli apostati (Deuteronomio 13:7-19), e soprattutto per le trasgressioni sessuali come l’incesto, l’omosessualità, l’atto sessuale durante il periodo mestruale, l’adulterio della donna. Ma fanno eccezione, non essendo considerati reati, lo stupro e la pedofilia (proprio questi due che sono i soli crimini sessuali contemplati nelle attuali legislazioni dei paesi occidentali!).
    Riguardo lo stupro, c’è un vago accenno in Deuteronomio 22, ma l’azione si configura come adulterio e, nel processo penale, vi compaiono come imputati sia il violentatore che la stessa vittima. Se questa è una donna maritata, dovrà essere lapidata insieme al suo aggressore, in quanto la Torah non distingue fra volontarietà e coercizione sessuale da parte della donna (versetto 22).
    Nel caso la vittima sia una ragazza promessa sposa, il codice distingue due diverse occasioni in cui l’atto è avvenuto: se ha luogo in un centro abitato, la ragazza si presume colpevole di infedeltà e sarà lapidata insieme all’uomo che l’ha aggredita (da notare che nelle odierne civiltà urbanizzate gli stupri avvengono principalmente nei centri abitati); se invece il fatto si è verificato in campagna, la vittima sarà assolta dall’imputazione di adulterio, per cui soltanto il violentatore verrà condannato a morte, ma lo sarà non per violenza carnale bensì per aver toccato la donna d’altri (versetti 23-27).

    — E’ illecito civile lo stupro di una vergine non ancora fidanzata (l’età non è precisata, e pertanto può trattarsi indifferentemente di una bambina molto piccola o di un’adolescente). In questo caso il violentatore è solamente colpevole di aver fatto perdere al padre della vittima la somma che gli era dovuta (il prezzo della sposa) da chi l’avesse sposata in stato di verginità. La pena prevista consiste nel semplice indennizzo pecuniario di cinquanta sicli che l’uomo dovrà versare al padre della ragazza (o bambina). In più, quest’ultimo può obbligare il violentatore al matrimonio riparatore (versetti 28-29), una soluzione non certo ideale per una donna che è stata violentata.

    — La responsabilità individuale contemplata in Deuteronomio esiste nei rapporti fra gli uomini, ma nei peccati contro l’autorità suprema di Dio o dei suoi rappresentanti, o per il furto di oggetti interdetti, vale il principio della solidarietà della colpa. Per esempio in Numeri 16:27-32 riguardo la contestazione verso Mosè di Core, Datan e Abiram:

    “27 Datan e Abiram uscirono e si fermarono all’ingresso delle loro tende con le mogli, i figli e i bambini [….] 31 il suolo si profondò sotto i loro piedi, 32 la terra spalancò la bocca e li inghiottì: essi e le loro famiglie, con tutta la gente che apparteneva a Core e tutta la loro roba.”

    E in Giosuè 7:24-26, per il furto del bottino sacro destinato a Dio perpetrato da Acan:

    “24 Giosuè allora prese Acan di Zerach e l’argento, il mantello, il lingotto d’oro, i suoi figli, le sue figlie, il suo bue, il suo asino, le sue pecore, la sua tenda e quanto gli apparteneva. Tutto Israele lo seguiva ed egli li condusse alla valle di Acor. 25 Giosuè disse: «Come tu hai portato sventura a noi, così il Signore oggi la porti a te!». Tutto Israele lo lapidò, li bruciarono tutti e li uccisero tutti a sassate. 26 Eressero poi sul posto un gran mucchio di pietre, che esiste fino ad oggi. Il Signore allora desistette dal suo tremendo sdegno.”

    Le città israelite sospettate di tollerare culti idolatrici dovranno essere distrutte con tutti i loro abitanti (Deuteronomio 13:13-16):

    “13 Qualora tu senta dire di una delle tue città che il Signore tuo Dio ti dà per abitare, 14 che uomini iniqui sono usciti in mezzo a te e hanno sedotto gli abitanti della loro città dicendo: Andiamo, serviamo altri dèi, che voi non avete mai conosciuti, 15 tu farai le indagini, investigherai, interrogherai con cura; se troverai che la cosa è vera, che il fatto sussiste e che un tale abominio è stato realmente commesso in mezzo a te, 16 allora dovrai passare a fil di spada gli abitanti di quella città, la voterai allo sterminio, con quanto contiene e passerai a fil di spada anche il suo bestiame.”

    — Leggi sugli schiavi: gli ebrei non possono avere come schiavi altri ebrei, ma è consentito un rapporto contrattuale in base al quale un ebreo, in cambio di una somma che gli viene anticipata, lavora come servo senza percepire salario per la durata di sei anni. Se durante il periodo di servizio sposa una schiava e da questa ha dei figli, se non vuole perdere la propria famiglia dovrà rinunciare per sempre alla propria libertà. In tal caso gli verrà forato l’orecchio affinché sia chiaro che egli è diventato schiavo volontariamente (Esodo 21:2-6):

    “2 Quando tu avrai acquistato uno schiavo ebreo, egli ti servirà per sei anni e nel settimo potrà andarsene libero, senza riscatto. 3 Se è entrato solo, uscirà solo; se era coniugato, sua moglie se ne andrà con lui. 4 Se il suo padrone gli ha dato moglie e questa gli ha partorito figli o figlie, la donna e i suoi figli saranno proprietà del padrone ed egli se ne andrà solo. 5 Ma se lo schiavo dice: Io sono affezionato al mio padrone, a mia moglie, ai miei figli; non voglio andarmene in libertà, 6 allora il suo padrone lo condurrà davanti a Dio, lo farà accostare al battente o allo stipite della porta e gli forerà l’orecchio con la lesina; quegli sarà suo schiavo per sempre.”

    Il trattamento umanitario è riservato ai servi ebrei, mentre gli schiavi stranieri saranno trattati da schiavi, nell’accezione crudele del termine, come fa comprendere la frase finale della norma (Levitico 25:44-46):

    “44 Quanto allo schiavo e alla schiava, che avrai in proprietà, potrete prenderli dalle nazioni che vi circondano; da queste potrete comprare lo schiavo e la schiava. 45 Potrete anche comprarne tra i figli degli stranieri, stabiliti presso di voi e tra le loro famiglie che sono presso di voi, tra i loro figli nati nel vostro paese; saranno vostra proprietà. 46 Li potrete lasciare in eredità ai vostri figli dopo di voi, come loro proprietà; vi potrete servire sempre di loro come di schiavi; ma quanto ai vostri fratelli, gli Israeliti, ognuno nei riguardi dell’altro, non lo tratterai con asprezza.”

    — I pegni erano per piccoli prestiti agli indigenti; ma riguardo ai grossi debiti, il creditore poteva prendersi come schiavi i figli del debitore (2re 4:1):

    “1 Una donna, moglie di uno dei profeti, gridò a Eliseo: «Mio marito, tuo servo, è morto; tu sai che il tuo servo temeva il Signore. Ora è venuto il suo creditore per prendersi come schiavi i due miei figli».”

    Occorre precisare che l’uomo israelita, in quanto proprietario della propria famiglia, poteva vendere i propri figli come schiavi. Chi era ricco, proprietario di schiavi stranieri acquistati o che gli erano nati in casa, poteva cederli (vendendoli o facendone dono ai sacerdoti) qualunque età essi avessero. In Levitico 27:1-7 sono indicate le somme per il riscatto degli schiavi donati al tempio, a partire da un mese di vita (il riscatto era dovuto se l’offerente voleva annullare il voto e riprendersi ciò che aveva donato):

    “1 Il Signore disse ancora a Mosè: 2 «Parla agli Israeliti e riferisci loro: Quando uno deve soddisfare un voto, per la stima che dovrai fare delle persone votate al Signore, 3 la tua stima sarà: per un maschio dai venti ai sessant’anni, cinquanta sicli d’argento, secondo il siclo del santuario; 4 invece per una donna, la tua stima sarà di trenta sicli. 5 Dai cinque ai venti anni, la tua stima sarà di venti sicli per un maschio e di dieci sicli per una femmina. 6 Da un mese a cinque anni, la tua stima sarà di cinque sicli d’argento per un maschio e di tre sicli d’argento per una femmina. 7 Dai sessant’anni in su, la tua stima sarà di quindici sicli per un maschio e di dieci sicli per una femmina.”

    Si può notare che il valore delle femmine è sempre la metà rispetto a quello dei maschi.

    — Il diritto alla spigolatura nei campi concesso ai poveri e alle vedove (le quali non avevano diritto ad ereditare) compensava l’assenza della previdenza sociale, limitando così l’accattonaggio ed i furti per ragioni di sopravvivenza. Pertanto era un uso praticato non soltanto in Israele.

    — Il rispetto per gli stranieri era considerato sacro presso ogni comunità antica, non solo in Israele, in quanto stranieri erano i mercanti e le maestranze grazie ai quali avveniva la circolazione di materie prime, merci, idee e professionalità, linfa vitale per qualunque civiltà.

    In conclusione: la Torah ha attualmente un indiscusso valore sul piano religioso e culturale, ma in quanto agli insegnamenti che può dare in campo giuridico risulta decisamente datato. Ciò che afferma J.M. Powis Smith lascia qualche perplessità: “Nel campo dell’onestà, della giustizia sociale, della compassione per i poveri, nel rispetto verso gli stranieri, la Legge ebraica supera tutte le leggi precedenti e contemporanee.”
    E’ possibile che la Torah superi le leggi precedenti, avendole copiate aggiungendovi dei ritocchi, ma dire che superi quelle contemporanee significherebbe auspicare che i nostri legislatori adattino le leggi attuali — che sono il frutto di parecchie rivoluzioni — alle norme bibliche sopra riportate.

    Alessandro

    1. Prima di tutto grazie del commento pieno di spunti da approfondire.

      La Torah e le legislazioni occidentali partono da presupposti diversi e non sono due sistemi da paragonare o porre in parallelo. Le legislazioni occidentali regolano i rapporti tra i cittadini da un punto di vista laico e pragmatico, e hanno lo scopo di tutelare i diritti dell’individuo e il bene della comunità. La Torah, al contrario, stabilisce dei principi sacri e poggia su una forte concezione religiosa. In base a quest’ultima, la vita è un valore sacro non paragonabile alla proprietà materiale ed economica. Un ladro non può quindi in alcuna circostanza essere condannato a morte, mentre può esserlo, almeno in ambito teorico, chi viola uno dei principi fondanti di questa stessa concezione.

      Che lo stupro non sia proibito dalla Torah è conclusione senza dubbio erronea. Nel testo ebraico, il verbo spesso tradotto semplicemente con “rubare” comprende lo stupro e il rapimento, senza considerare che ogni ferita o danno fisico deve essere risarcito in base alla legge biblica.
      Erronea è anche l’analisi riportata sullo stupro di una vergine o di una donna fidanzata. In Deuteronomio 22 non si parla di stupro, nel caso di una donna vergine che giace con un uomo, bensì di un qualsiasi rapporto sessuale. La legge, lungi dall’essere degradante per la donna, è formulata anzi in suo favore, poiché costringe un “seduttore occasionale” ad assumersi pesanti responsabilità sociali e pecuniarie.

      Per quanto riguarda il principio della responsabilità individuale e collettiva nei casi citati, consiglio la lettura dell’articolo del Prof. Joshua Berman dal titolo “Collective Responsibility and the sin of Achan”, reperibile liberamente in rete. I temi trattati diventeranno in futuro oggetto di un articolo su questo sito.

      Sugli schiavi, che il trattamento umanitario sia riservato ai soli ebrei è una conclusione che non condivido. Benché sia proibito trattare con “asprezza” unicamente gli avadim ivrim (proibizione che i Maestri interpretano nel senso che tali servi non possono compiere lavori eccessivamente umili, ma soltanto esercitare la loro professione), gli schiavi stranieri sono tutelati dai danni fisici, e non è lecito farli lavorare di Shabbat e durante le festività. Nei loro confronti, inoltre, vale il sommo principio dell’amore verso gli stranieri, con riferimento al trattamento aspro subito dagli Israeliti in Egitto, trattamento che essi non dovranno imitare opprimendo i loro futuri servi. Vedere la Torah come un manifesto dello schiavismo e della tirannia significa travisare il suo messaggio.

      Per quanto concerne il riscatto di persone dedicate al servizio del Santuario, il motivo per cui il valore degli uomini è maggiore di quello delle donne è da individuare nel fatto che gli uomini costituivano una forza-lavoro decisamente maggiore rispetto alle donne. Infatti, come si nota, con l’avanzare dell’età la differenza di valore tra i sessi decresce. Questa regolamentazione fu poi commutata (cfr Arachin 20a) in una semplice offerta economica da versare al Tempio, proprio come il pidyon haben (riscatto del primogenito).

      L’affermazione di J.M. Powis Smith si riferiva alle legislazioni contemporanee alla Torah, non a quelle odierne, che, come ho detto, si ispirano ad altri principi e perseguono altri scopi. La Torah non potrebbe mai sostituire un codice moderno, né potrebbe essere assunta così com’è come una legge di Stato. Gli stessi Maestri del Talmud definiscono il Pentateuco come un insieme di “appunti legali”, non come un codice ordinato. Aprire la Bibbia e decidere come comportarsi oggi in base alla propria immediata lettura sarebbe perciò pura follia, anche dal punto di vista della Torah stessa.

  2. Nella tua risposta scrivi:

    “Gli stessi Maestri del Talmud definiscono il Pentateuco come un insieme di “appunti legali”, non come un codice ordinato.”

    Sembrerebbe invece che Mosè prendesse molto sul serio la Torah, da lui considerata un codice ordinato e immodificabile per la sua perfezione; in proposito, così ammoniva gli israeliti:

    “2. Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla; ma osserverete i comandi del Signore Dio vostro che io vi prescrivo.”
    “6. Le osserverete dunque (le leggi) e le metterete in pratica perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: Questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente.”
    “8. E qual grande nazione ha leggi e norme giuste come è tutta questa legislazione che io oggi vi espongo?” (Deuteronomio 4, versi 2-6-8, CEI)

    D’altra parte come poteva realizzarsi il proposito di Dio di creare una nazione santa dandole semplicemente una serie di appunti legali invece di una vera legislazione?
    Il codice di Hammurabi fu redatto circa 1750 anni prima di Cristo, e ciò è documentato dai ritrovamenti archeologici, mentre dell’Esodo e del regno unito di Davide e di Salomone non esiste alcuna documentazione sia archeologica sia di fonti letterarie indipendenti dalla Bibbia. Per la maggior parte degli storici il Pentateuco fu scritto durante il periodo dell’esilio babilonese e del post esilio, ossia circa tredici secoli dopo l’antichissimo codice babilonese al quale quegli esuli si ispirarono tentando di migliorarlo con alcuni ritocchi e retrodatandolo di un millennio.
    Ecco perché la Torah potrebbe forse sembrare un po’ più avanti di detto codice; ma essa, rapportata al diritto romano che senz’altro le era coevo, ci perde parecchio. Non a caso il diritto romano, a differenza della legge mosaica, è generalmente incluso nel programma di studio universitario delle facoltà di giurisprudenza.

    1. L’idea della legge rigida e immutabile, ribadisco, era sconosciuta nel Vicino Oriente antico. Già da Esodo a Deuteronomio alcune leggi risultano modificate per adattarsi alle nuove circostanze storiche. Questo ovviamente non significa “aggiungere alla Legge”, cosa proibita, ma applicarla ed estenderla secondo i paramentri previsti dalla Legge stessa.
      Nuove scoperte rendono sempre più inaccettabile l’idea che la Torah risalga all’epoca post-esilio, in quanto la sua struttura riflette quella di codici precedenti e convenzioni giuridiche che in quell’epoca così tarda non erano più note. Se la Torah fosse stata composta dopo l’esilio troveremmo in essa riferimenti al modello persiano, se non addirittura a quello ellenistico, che invece sono del tutto assenti.

Lascia un commento

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...