Mishpatim: La logica della Legge

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E questi sono gli statuti che tu porrai dinanzi a loro (Esodo 21:1).

La Parashah di Mishpatìm, la porzione del Libro dell’Esodo subito successiva al racconto della Rivelazione dei Dieci Comandamenti sul Monte Sinai, presenta una serie di leggi civili, sociali e religiose che rappresentano il primo nucleo dell’ordinamento giuridico che il popolo d’Israele è chiamato ad adottare come conseguenza dell’accettazione del Patto divino.
Ad alcune di queste leggi, come le norme sulla schiavitù e il tanto discusso “occhio per occhio, dente per dente“, abbiamo già dedicato degli articoli in passato. Questa volta vogliamo invece concentrarci sulle leggi relative al risarcimento dei danni inflitti alle persone e ai beni materiali.

Nella suddivisione tradizionale del testo (così come appare nel Sefer Torah), la sezione sui danni appare composta da due paragrafi separati che possiamo schematizzare in questo modo:

A. Danni compiuti da esseri umani contro altre persone (tra cui: omicidio, danni fisici non letali, rapimento, aborto colposo) − Esodo 21:12-27
B. Altri tipi di danno, ossia:
21:28-32 − Un bue colpisce a morte un essere umano;
21:33-34 − Un animale cade in una fossa;
21:35-36 − Un bue colpisce a morte un altro bue;
22:1-4 − Furto di bestiame e scasso;
22:5 − Danno a un campo causato dal bestiame di un altro proprietario;
22:6 − Danno a un campo causato dal fuoco;
22:7-9 − Furto di denaro o di oggetti.

Considerando in particolare il paragrafo B, non è ben chiaro quale sia la logica in base a cui le varie norme sono elencate nel testo biblico. Sorprende infatti che le leggi relative al furto e alle pene inflitte agli scassinatori siano inserite tra leggi che riguardano i danni compiuti da animali o da entità inanimate (la fossa, il fuoco). L’ordine presentato dalla parashah non sembra neppure fondato sul grado di responsabilità di colui che danneggia, o su quello della gravità dell’offesa arrecata. Nel suo Commentario, Ibn Ezra nota questa difficoltà e afferma in proposito:

“Ciascuna legge o comandamento è [da considerare] a sé stante. Se riusciamo a trovare la ragione per cui ogni legge è accostata a un’altra, possiamo connettere fra loro i comandamenti nella misura in cui saremo capaci di farlo. Se invece non vi riusciamo, dobbiamo dedurre che la mancanza [di connessione tra le leggi] è dovuta alla nostra mancanza di comprensione”.

Secondo Rav Elchanan Samet, l’ordine in cui le leggi dei danni sono enumerate può essere colto solo se comprendiamo che esso segue la prospettiva di colui che subisce il danno, non quella di colui che lo infligge. In effetti, adottando questa chiave di interpretazione, l’elenco risulta costruito secondo un principio logico che segue un percorso progressivo:

  1. Esodo 21:12-32 − Danni inflitti a esseri umani;
  2. Esodo 21:33-36 – 22:1-4 − Danni inflitti ad animali;
  3. Esodo 22:5-6 − Danni inflitti a vegetali (il campo);
  4. Esodo 22:7-9 − Danni inflitti a proprietà inanimata (denaro, oggetti).

L’intero paragrafo A e la prima legge del paragrafo B si occupano dei danni la cui unica vittima diretta è un essere umano. Con le leggi successive, la prospettiva cambia e il testo inizia a focalizzarsi sui casi in cui l’oggetto del danno non è più l’individuo in prima persona, ma la sua proprietà animale (cioè il bestiame) e in seguito i suoi possedimenti agricoli. Infine, la parashah si concentra sui danni economici arrecati attraverso il furto della semplice proprietà materiale, cioè il denaro e qualsiasi oggetto inanimato.
L’ordine così dedotto appare molto più rilevante dal punto di vista puramente morale che da quello legale e giuridico: la Torah parte dalla tutela della persona umana nella sua essenza individuale e fisica, per passare successivamente alle varie categorie di proprietà, cominciando da quelle che hanno maggiore valore intrinseco (in quanto si tratta di esseri viventi dotati di una propria esistenza indipendente), per giungere fino ai beni a cui è attribuito un valore esclusivamente economico. Citando le parole di Rav Samet, potremmo dire persino che la struttura della parashah costituisca «una “dichiarazione dei diritti umani” che la Torah conferisce all’uomo per proteggere la sua vita e la sua libertà, il suo benessere fisico e la sicurezza di ciò che egli possiede».

A questo proposito, è interessante notare che le leggi riguardanti l’omicidio di uno schiavo (21:20), l’infortunio di uno schiavo ad opera del suo padrone (21:26-27), e il caso di un bue che colpisce a morte uno schiavo (21:32), sono incluse nella sezione dedicata ai danni inflitti agli esseri umani (punto 1 dello schema precedente). Secondo il sistema di valori inaugurato dalla Torah, gli schiavi sono dunque pienamente riconosciuti come persone umane, e la loro essenza individuale prevale sulla dimensione economica che era invece dominante nella concezione della schiavitù nel mondo antico.

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