Se un uomo trova una ragazza vergine che non sia fidanzata, la afferra e giace con lei, e [i due] sono scoperti, l’uomo che ha giaciuto con lei darà al padre della ragazza cinquanta sicli d’argento, ed ella sarà sua moglie, perché egli l’ha violata e non potrà mandarla via finché egli vive (Deuteronomio 22:28-29).
“La Torah di HaShem è perfetta, ristora l’anima”, dichiara il re David (Salmi 19:7). Eppure, questa Legge perfetta stabilisce che una ragazza vergine che è stata violentata sia unita in matrimonio al suo stupratore. Ai nostri occhi di lettori moderni e sensibili ai temi legati ai diritti delle donne e al dramma delle molestie sessuali, l’idea appare a dir poco ripugnante. Ciononostante, bisogna riconoscere che sarebbe inappropriato e anacronistico cercare di proiettare questo nostro giudizio morale anche nel lontano passato.
La situazione era infatti ben diversa tremila anni fa, in un mondo in cui la verginità aveva un valore economico, e una giovane disonorata poteva facilmente andare incontro a un futuro di estrema povertà o di prostituzione. In questo quadro sociale arcaico, la Torah offre quindi una garanzia alla donna e alla sua famiglia: il violentatore dovrà pagare un risarcimento e tutelare la vittima come moglie per tutta la vita, senza alcuna possibilità di ripudiarla.
Il contesto storico
La legge, così come elaborata nel Deuteronomio, rappresenta già un notevole passo avanti rispetto alla tradizione giuridica precedente, considerando che il Codice delle leggi Medio-assire (par. 55), oltre a offrire alla vergine un’analoga forma di tutela, stabilisce quanto segue:
“Se un uomo violenta una vergine che risiede in casa di suo padre, il padre della vergine prenderà la moglie dello stupratore e la farà violentare, e non la restituirà al marito”.
Alla brutalità dello stupro, la legge assira fa seguire l’ingiustizia di una pena inflitta contro una persona di fatto estranea al crimine, la moglie dello stupratore, che viene abusata a sua volta. Simili forme di “punizioni vicarie” sono piuttosto comuni negli antichi codici mesopotamici, ma nulla di simile si può trovare all’interno della Torah.
La vicenda di Tamar e Amnon
Un’interessante testimonianza della concezione biblica dello stupro dal punto di vista della vittima nell’epoca biblica ci viene fornita dal libro di Samuele. Secondo il racconto di 2 Samuele 13, la giovane Tamar, figlia del re David, fu violentata dal suo fratellastro Amnon, che si era invaghito di lei. Tamar, cercando di opporsi all’abuso, implora: “No, fratello mio, non umiliarmi così. Questo non si fa in Israele. Non commettere una tale infamia! Io dove andrei a portare la mia vergogna? Tu invece saresti [considerato] uno scellerato in Israele” (v. 12).
Subito dopo, nello stesso verso, la giovane si dichiara però disposta a sposare Amnon nel caso in cui il re avesse acconsentito all’unione. Dopo il misfatto, tuttavia, Amnon le infligge un ulteriore affronto mandandola via (vv. 15-17). Il destino della ragazza appare segnato nel momento in cui il testo ci dice che “Tamar rimase desolata nella casa di suo fratello Avshalom” (13:20).
Dal racconto emerge quindi che i timori di Tamar siano fondati principalmente sull’infamia subita e sull’incertezza del suo futuro dovuta all’umiliazione, non sulla brutalità dell’atto o sulle possibili conseguenze traumatiche. Tutto ciò richiama una percezione dello stupro molto diversa da quella a cui siamo oggi abituati nel mondo occidentale.
La legge attraverso i secoli
Per quanto possa apparire sorprendente, leggi che prevedevano il matrimonio tra la donna vittima di abusi e il suo stupratore erano comuni in molti stati del mondo almeno fino agli anni Settanta del secolo scorso.
Situazioni come quelle prospettate dal Deuteronomio continuano purtroppo a verificarsi persino ai nostri giorni in alcuni paesi in cui la società è ancora fondata su un sistema rigorosamente patriarcale. Nel 2015, la CNN ha documentato il caso di una donna afgana, rimasta incinta dopo uno stupro, che in seguito a pressioni da parte delle autorità ha acconsentito a contrarre un “matrimonio riparatore”, sposando proprio colui che l’aveva violentata. “Non volevo rovinare la vita di mia figlia o lasciarmi senza aiuti, quindi sono stata d’accordo e l’ho sposato” ha affermato la donna. “Siamo persone tradizionaliste. Quando la nostra reputazione è rovinata, preferiamo morire piuttosto che portare l’onta di quello che è successo vivendo in società”. Queste parole riflettono una mentalità lontanissima dai moderni ideali femministi, ma decisamente più vicina al pensiero della biblica Tamar.
Pensare di poter applicare la legge del Deuteronomio rigidamente in ogni secolo della storia umana significherebbe promuovere un’assurda ingiustizia. Già i Maestri del Talmud (Kiddushin 39b) hanno interpretato tale legge in maniera più compatibile con il nuovo contesto storico, riconoscendo che la donna possa decidere liberamente di propria volontà se sposare o no lo stupratore (mentre nessuna scelta è concessa a quest’ultimo), e che l’uomo deve in ogni caso pagare anche risarcimenti specifici per la vergogna, la sofferenza e il danno alla reputazione subiti dalla donna.
Cosa possiamo dunque imparare oggi dalle antiche parole del Deuteronomio? Nell’evidenziare l’importante necessità di recuperare il “nucleo etico del testo biblico“, Rabbi Zev Farber scrive in proposito:
“Se dovessimo estrarre un principio etico da questa norma, diremmo che la società deve proteggere le donne dal diventare vittime di attività sessuale indesiderata, e tentare di correggere ogni danno da loro subito nel caso ciò accada.
Applicando la norma della Torah a un contesto moderno, potrei affermare che l’uomo dovrebbe pagare per qualsiasi trattamento fisico e psicologico di cui la donna abbia bisogno, e che non dovrebbe esserci alcun limite di tempo per questa pena, esattamente come al marito-stupratore non era mai permesso di abbandonare sua moglie. In altre parole, traducendo la legislazione della Torah nei nostri tempi: cosa dovrebbe fare lo stupratore per riparare al proprio crimine? Tutto ciò che è necessario”.
L’istituto matrimoniale israelita, per com’era impostato, difficilmente fa pensare che nelle sue regole trovasse posto una qualche attenzione verso la donna; esso, infatti, era fondato su tre fattori utilitaristici ed economici a uso e consumo degli uomini, soprattutto di quelli dei ceti abbienti, e cioè: la poliginia, la compravendita della moglie (solo se vergine) e il suo ripudio arbitrario da parte del marito.
Le leggi bibliche, se avessero cura della donna, avrebbero intanto posto limiti minimi d’età per la vendita come sposa di una “vergine” giacché anche le neonate sono vergini e la triste combinazione di famiglie talmente povere da arrivare a vendersi come schiave, da una parte, e di depravati attratti da bambine anche piccole, dall’altra, consentiva a uomini adulti e danarosi di accaparrarsi vergini di qualsiasi età.
Ancora oggi vi sono in Medio Oriente tradizioni matrimoniali di questo genere, sebbene le leggi di stato in quei paesi abbiano posto limiti minimi d’età per il matrimonio.
Una sposa bambina yemenita, Najoud Ali ha scritto la sua storia in un libro: “Io, Nojoud, 10 anni, divorziata”. All’età di otto anni, nel 2008, essa fu data in moglie da suo padre a un uomo di trent’anni; denunciati dalla bambina stessa che si recò da sola dalle Autorità (nessuno dei suoi parenti o vicini volle aiutarla), il padre e il marito sono finiti in carcere.
Va osservato che la norma biblica sullo stupro della vergine si applicava solo in caso di flagranza; per cui la denuncia della vittima non aveva valore. Di conseguenza i padri erano interessati a vendere in moglie le proprie figlie al più presto, prima che l’integrità del loro imene fosse violata da qualche profittatore capace di agire con discrezione mandando così in fumo l’atteso guadagno. In assenza di flagranza, non vi era risarcimento per il padre della vittima né protezione per quest’ultima dagli abusi sessuali di altri malintenzionati poiché la legge mosaica si occupava solo delle vergini e, in ogni caso, non assegnava validità testimoniale alle denunce delle vittime.
L’articolo che commento tratta però solo dei casi acclarati di stupro di una vergine con conseguente risarcimento di cinquanta sicli pagato dallo stupratore e del possibile matrimonio riparatore. Il risarcimento non andava alla vittima ma a suo padre per indennizzarlo del “prezzo della sposa”. In quanto al matrimonio riparatore, questo davvero costituiva un atto d’attenzione del legislatore verso la vittima? O la sua attenzione era come sempre rivolta agli interessi economici del padre, proprietario di una “merce” danneggiata?
Se tale norma fosse per favorire la vittima, allora avrebbe dovuto conferire a questa la decisione se esigere o no il matrimonio riparatore (conferimento che in seguito le avrebbe concesso il Talmud, insieme a moltissimi altri provvedimenti per attenuare la crudezza della Torah). Perché allora la normativa mosaica assegnava il diritto di tale decisione al padre e non alla ragazza? La ragione restava quella economica: il padre aveva anche la possibilità di ottenere, oltre ai cinquanta sicli versatigli dallo stupratore, altro guadagno vendendo sua figlia come schiava (Esodo 21).
La circostanza che essa fosse ormai disonorata non contava più nelle mansioni di schiava; tuttavia, era fondamentale che la ragazza fosse in buona salute e senza handicap fisici. Magari essa era cieca o muta o zoppa o malaticcia; lo stupratore non aveva certamente dato importanza a simili inconvenienti quando abusò di lei, ma nessuno l’avrebbe comprata per svolgere lavori servili. In casi del genere, ecco la convenienza del matrimonio riparatore e senza possibilità di ripudio: il padre della vittima, specialmente se povero, non avrebbe avuto il peso di una bocca da sfamare senza poterne mai avere un ritorno economico, peso che invece sarebbe stato perpetuamente a carico del violentatore.
La situazione vissuta da Tamar, figlia di re Davide, conseguente allo stupro da lei subito, non può essere rappresentativa dello stato emotivo delle ragazze del popolo. Scrivi:
“Dal racconto emerge quindi che i timori di Tamar siano fondati principalmente sull’infamia subita e sull’incertezza del suo futuro dovuta all’umiliazione, non sulla brutalità dell’atto o sulle possibili conseguenze traumatiche.”
Tamar, per il suo rango, era destinata a essere moglie di personaggi influenti. Avendo perduto la verginità, non poteva essere venduta come schiava essendo una principessa; non poteva però sposarsi e tanto meno realizzarsi come madre, e ciò sotto gli occhi della corte reale. Le toccava pertanto di condurre la sua esistenza nell’umiliazione.
Per una ragazza del popolo non c’erano tali complicazioni: o era venduta come moglie (se era vergine) oppure svenduta come schiava (se non lo era). In entrambe le situazioni avrebbe comunque avuto un marito: un uomo libero e benestante se era vergine, uno schiavo o uno spiantato se non lo era. Quanto poco contasse l’onorabilità di una schiava, è rivelato proprio dalla Torah nelle sue norme riguardanti l’adulterio: se una donna coniugata era trovata a giacere con un uomo che non fosse suo marito, dovevano morire entrambi, l’uomo e la donna. Ma se la donna maritata o fidanzata era una schiava ebrea, essa non era messa a morte perché, recita la norma, non era riscattata o affrancata; In quanto all’uomo trovato a giacere con lei, il suo castigo consisteva nel semplice obbligo del sacrificio di un montone al santuario (Levitico 19: 20-22).
L’aspetto eminentemente commerciale del matrimonio nella concezione mosaica non lasciava spazio a fattori umani poiché si doveva concentrare sugli interessi economici dei due contraenti, il padre proprietario e il genero acquirente. La sposa, ridotta a merce di scambio, era per forza di cose soggetta alle regole del mercato: il suo valore variava secondo la sua qualità, la sua integrità, la sua funzionalità. Al matrimonio riparatore si ricorreva quando l’unica qualità posseduta dalla “merce” era la sua verginità, perduta la quale essa diveniva merce invendibile ma onerosa da mantenere, per cui il responsabile del danno doveva tenersi i cocci rotti.
Il concetto di disonore presente anche tra i ceti popolari, per la ragazza nubile ma non più vergine, è invece insito laddove l’istituto matrimoniale è innanzitutto di tipo monogamico, e inoltre non consente il ripudio, né l’acquisto della sposa poiché è la famiglia di questa che versa la dote nuziale, né la sua vendita come schiava. L’uomo che disonorava una ragazza, anche se non vi era flagranza ma veniva individuato per l’accusa di costei o dietro delazione, doveva fare i conti con la famiglia e il parentado di lei se non la sposava, e le leggi non vietavano il delitto d’onore.